Termini e condizioni generali

Articolo 1: Generalità

L’applicazione delle presenti condizioni generali di vendita costituisce la condizione determinante per la conclusione di qualsiasi accordo con OFFIMAC. Qualsiasi deroga alle presenti condizioni generali di vendita dovrà essere oggetto di un accordo scritto firmato da OFFIMAC. Qualora una o più clausole o parte delle clausole delle presenti condizioni generali di vendita non siano valide o siano oggetto di deroga espressa da parte di OFFIMAC, ciò non pregiudica la validità e l’applicabilità delle altre disposizioni delle presenti condizioni generali di vendita. Le presenti condizioni si applicano con assoluta esclusione delle condizioni menzionate nei moduli d’ordine, nelle fatture o in altri documenti provenienti dal cliente.

Firmando o approvando l’offerta o il contratto, il cliente dichiara di aver preso atto delle condizioni generali di OFFIMAC, compresa l’informativa sulla privacy, e di accettarle integralmente. Prima della conclusione del contratto, il cliente ha la possibilità di prendere visione e di accettare espressamente il contenuto delle presenti condizioni generali di vendita e dell’informativa sulla privacy.

Le condizioni generali e l “informativa sulla privacy di OFFIMAC possono essere consultate anche online in qualsiasi momento. OFFIMAC si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni generali. Le nuove condizioni generali entreranno in vigore a partire dalla loro notifica e dopo l” accettazione (espressa o tacita) da parte del cliente.

Articolo 2: Periodo di consegna e di esecuzione

I termini di consegna o di esecuzione indicati nell’offerta e/o in qualsiasi altro documento sono forniti a titolo puramente indicativo, senza alcun impegno e non costituiscono in alcun modo una condizione essenziale del contratto. Se non espressamente concordato diversamente, il mancato rispetto delle scadenze indicate non darà in alcun modo diritto al cliente di recedere dal contratto, di rifiutare la merce o le opere o di richiedere un risarcimento danni.

Articolo 3: cancellazione

L “annullamento dell” ordine sarà considerato una violazione del contratto. In tal caso, e fatto salvo il diritto di OFFIMAC di richiedere ulteriori danni, potrà essere richiesto un indennizzo fisso pari al 35% del prezzo concordato.

OFFIMAC si riserva il diritto di considerare il contratto risolto di diritto e senza preavviso in caso di fallimento del cliente, di evidente insolvenza e di qualsiasi cambiamento significativo della situazione giuridica del cliente.

Articolo 4: accettazione – consegna

I beni ordinati saranno consegnati e accettati o considerati tali al momento della consegna dei beni al cliente. I lavori e i servizi si considerano consegnati e accettati al momento del loro completamento e/o della loro consegna al cliente e se, in quel momento, non è stato formulato un esplicito e motivato rifiuto di accettarli e confermato a OFFIMAC con lettera raccomandata.

Il pagamento parziale o totale delle fatture relative ai servizi sarà considerato come una tacita accettazione. Il cliente riconosce così immediatamente che i servizi svolti da OFFIMAC sono stati eseguiti secondo le regole dell’arte e che il lavoro è stato accettato.

Articolo 5: prezzo

Nessun impegno assunto dai rappresentanti di OFFIMAC o da persone che agiscono per conto di OFFIMAC sarà valido senza la conferma scritta di OFFIMAC. I preventivi e le offerte si basano sui valori attuali di stipendi, materiali, tasse, oneri sociali, costi imposti dal governo, prezzi di terzi. In caso di variazione di tali valori o in caso di fluttuazioni valutarie, OFFIMAC si riserva il diritto di adeguare i prezzi in proporzione. I preventivi e le offerte di prezzo saranno vincolanti solo per i servizi e le consegne in essi descritti e per un periodo di trenta giorni dalla data di invio di tali preventivi e offerte di prezzo.

Le prestazioni indicate nell’offerta sono sempre prestazioni probabili, basate sulle informazioni fornite dal cliente. Le prestazioni effettivamente realizzate saranno addebitate ai prezzi concordati.

I lavori aggiuntivi (ossia tutti i lavori e le consegne non inclusi nel preventivo o nelle specifiche e richiesti dal cliente, così come le circostanze impreviste durante i lavori di cui OFFIMAC non è stata informata dal cliente) saranno addebitati da OFFIMAC al cliente su base equa.

I prezzi indicati sono sempre esclusi di I.V.A. I prezzi indicati per unità si applicano solo a lavori standard che non presentano particolari difficoltà o fattori di rischio. I prezzi dei lavori eseguiti da OFFIMAC a tariffa oraria sono calcolati a partire dall’arrivo del tecnico OFFIMAC presso la sede del cliente, se non diversamente concordato nel preventivo. Tutte le spese di viaggio sono a carico del cliente e saranno addebitate separatamente. Per i trasferimenti, compreso il tempo di trasferimento, OFFIMAC addebiterà al cliente una tariffa fissa concordata, se non diversamente concordato nel preventivo.

Articolo 6: Termini di pagamento

OFFIMAC emetterà fatture solo a partire da un importo minimo di 175 euro per fattura. Il prezzo per l “esecuzione dell” ordine sarà fatturato al cliente con un riepilogo dei servizi forniti. Tutte le fatture sono pagabili come segue: ad Hasselt o tramite deposito o bonifico sul conto bancario indicato nella fattura. Se non diversamente concordato per iscritto, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data della fattura. Gli importi pagati saranno sempre utilizzati per ridurre il debito più vecchio, maggiorato degli interessi di mora e di eventuali costi. Il mancato pagamento entro la data di scadenza stabilita o concordata rende tutti i crediti immediatamente recuperabili senza ulteriore avviso, anche quelli non ancora scaduti.

A partire dalla data di scadenza, saranno addebitati interessi di mora, ipso jure e senza preavviso, al tasso del 12% annuo, nonché danni convenzionali pari al 2% dell’importo totale della fattura, con un minimo di 62,5 euro. Il mancato pagamento entro la data di scadenza fissata o concordata darà inoltre diritto a OFFIMAC di interrompere la fornitura di beni, prestazioni o servizi fino al pagamento di tutti i crediti in sospeso.

Tutte le fatture dovranno essere pagate dal cliente a OFFIMAC come segue: un anticipo del 35% dell’importo totale concordato alla firma del contratto o del modulo d’ordine, il 55% all’accettazione provvisoria e il 10% al completamento dei lavori.

A differenza di quanto sopra e nel caso specifico di progetti e/o sviluppo di software, tutte le fatture sono pagabili a OFFIMAC come segue:

  • Licenze di base: 50% all’ordine (immediatamente), 50% alla consegna
  • Manutenzione sulle licenze di base, all “acquisto iniziale: 50% all” ordine (subito), 50% alla consegna
  • Manutenzione annuale su licenze e/o personalizzazioni: ogni anno in anticipo rispetto alla data di scadenza applicabile.
  • Moduli OFFIMAC: 50% all’ordine (immediatamente), 50% alla consegna
  • Personalizzazione: su base mensile, in proporzione al lavoro svolto nel mese.
  • Servizi di accompagnamento e altri servizi: su base mensile in proporzione al servizio prestato al mese.

Eventuali deroghe a questi termini di pagamento sono possibili solo in circostanze eccezionali e con l’esplicito accordo scritto di ciascuna delle parti.

Articolo 7: reclami

Il reclamo contro le fatture presentate da OFFIMAC dovrà, a pena di decadenza dal diritto di reclamo, essere effettuato a mezzo lettera raccomandata o fax, motivandolo, entro otto giorni dalla data della fattura. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo precedente, nessun reclamo per difetti visibili, merce o lavoro mancante o consegna non conforme potrà essere formulato dopo la data di accettazione, come previsto dall “articolo 5 delle presenti condizioni generali di vendita, e qualsiasi altro reclamo dovrà, per essere valido, essere motivato, contenere una descrizione dettagliata delle lamentele del cliente ed essere effettuato a mezzo lettera raccomandata o fax entro 72 ore dall” evento che potrebbe comportare la responsabilità di OFFIMAC. Se il cliente non accetta la consegna o la rende impossibile, il periodo di 72 ore decorrerà dal ricevimento della bolla di consegna o, in sua assenza, dalla data della fattura. In assenza di reclamo entro i termini sopra indicati, qualsiasi utilizzo e messa in funzione anche parziale dei beni o delle opere sarà considerato un atto di approvazione o accettazione senza ulteriori indugi.

Articolo 8: garanzia – responsabilità

OFFIMAC non potrà essere ritenuta responsabile per disguidi o errori relativi all “esecuzione dell” ordine se questi hanno origine o causa in atti del cliente, come ad esempio la mancata fornitura di dati completi, corretti e chiari in tempo o del tutto.

OFFIMAC sarà responsabile nei confronti del cliente solo per colpa grave, dolo o frode ad essa imputabile nell “esecuzione dell” ordine.

OFFIMAC non sarà responsabile per incidenti o danni causati a persone o cose, né per i danni dovuti a difetti visibili o nascosti della merce o delle opere consegnate o a qualsiasi altro difetto, se la merce o le opere sono state collocate, caricate, immagazzinate, utilizzate o lavorate dal cliente senza rispettare le istruzioni specifiche di OFFIMAC o le condizioni di utilizzo di OFFIMAC, che il cliente dichiara di conoscere. Nel caso in cui la merce o le opere siano mancanti, OFFIMAC sarà obbligata solo a completare la merce o le opere mancanti.

I materiali e i prodotti sono garantiti in conformità alle condizioni di garanzia dei produttori/fornitori dei materiali e dei prodotti per un periodo uguale a quello della loro consegna. La garanzia è in ogni caso limitata alla sostituzione e/o alla riparazione delle parti difettose a causa di un difetto di costruzione, ai costi di trasporto e alle spese di restituzione. La garanzia esclude qualsiasi altro risarcimento. OFFIMAC non si assume alcuna responsabilità per i danni ai beni consegnati in edifici non abitati, occupati o non finiti. In questo caso, il cliente è responsabile del controllo della merce consegnata.

OFFIMAC non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali interruzioni, ritardi, guasti e/o perdite di dati. OFFIMAC non fornisce alcuna garanzia implicita o esplicita delle proprie prestazioni; i servizi che OFFIMAC si impegna a fornire implicano obbligazioni di mezzi e non possono mai essere considerati come obbligazioni di risultato. Il committente rimane pienamente responsabile nei confronti di terzi per il contenuto e la forma dei servizi e dei prodotti che ha ordinato a OFFIMAC, in conformità con la legge del 14 luglio 1991 sulle pratiche commerciali e sull’informazione e la protezione dei consumatori. Il committente o i committenti dovranno inoltre tenere indenne OFFIMAC da tutte le rivendicazioni di terzi. OFFIMAC non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti e disfunzioni di prodotti o servizi provenienti da terzi o per negligenza, omissione o inadempienza di questi ultimi.

La responsabilità di OFFIMAC sarà inoltre limitata al rimborso del prezzo della parte non conforme della prestazione e non potrà dar luogo ad alcun altro risarcimento. Se OFFIMAC è responsabile, tale responsabilità sarà in ogni caso limitata a:

  • in caso di consegna della merce: l’importo della fattura;
  • in caso di prestazione di servizi: l’importo del compenso pattuito, nel caso di incarichi di durata superiore ulteriormente limitato alla parte del compenso dovuto negli ultimi 6 mesi;
  • In ogni caso, limitatamente alla copertura dell’assicurazione di responsabilità civile di OFFIMAC.

Il Committente conferma che il recupero dei danni causati dall’inadempimento di un obbligo contrattuale da parte di un dipendente o di un amministratore di OFFIMAC costituisce, entro i limiti di legge, esclusivamente un motivo per un’azione di responsabilità contrattuale o extracontrattuale nei confronti di OFFIMAC e non costituisce un motivo per un’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti di questo ausiliario, anche se l’evento all’origine dei danni costituisce anche un illecito.

Il Committente conferma che il recupero dei danni causati dall’inadempimento di un obbligo contrattuale da parte di un ausiliario di OFFIMAC, entro i limiti di legge, costituisce esclusivamente un motivo per un’azione di responsabilità contrattuale o extracontrattuale nei confronti di OFFIMAC e non costituisce un motivo per un’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti di tale ausiliario, anche se l’evento all’origine dei danni costituisce anche un illecito.

Articolo 9: garanzia – assistenza – formazione

Per quanto riguarda la garanzia, OFFIMAC applica esclusivamente le garanzie standard concesse dai produttori sui loro prodotti. OFFIMAC fornirà garanzia e supporto per lo sviluppo del software, i servizi o le installazioni fornite da OFFIMAC per un periodo massimo di 1 mese dalla consegna e/o messa in servizio da parte del cliente. La garanzia e l “assistenza saranno gratuite e a carico di OFFIMAC solo se riguardano errori di produzione effettivi e dimostrabili nel software, nei servizi o nelle installazioni forniti da OFFIMAC. In tutti gli altri casi, l” assistenza sarà a pagamento. OFFIMAC non potrà essere ritenuta responsabile in caso di uso improprio, manipolazione e negligenza da parte del cliente o in caso di forza maggiore.

OFFIMAC ritiene che sia responsabilità del cliente-committente fornire tutte le informazioni complete e chiare e la collaborazione necessaria per il successo dell’esecuzione e del funzionamento dello sviluppo del software, dei servizi o delle installazioni da parte di OFFIMAC. OFFIMAC declina ogni responsabilità se ciò non viene rispettato dal cliente-cliente.

OFFIMAC non fornisce formazione sui software, i servizi e le installazioni che fornisce, a meno che non sia espressamente indicato nell’offerta.

Eventuali deroghe a tali disposizioni potranno essere effettuate solo in via eccezionale e previo espresso consenso scritto di ciascuna delle parti.

Articolo 10: Forza maggiore e imprecisione

I casi di forza maggiore o di impedimento, temporaneo o definitivo, che rendano impossibile o sostanzialmente difficile l “esecuzione del contratto, sospenderanno o estingueranno automaticamente gli obblighi di OFFIMAC ai sensi del presente contratto e solleveranno OFFIMAC da qualsiasi responsabilità o richiesta di risarcimento danni che ne possa derivare. Saranno considerati casi di forza maggiore e di imprecisione di OFFIMAC (elenco puramente esemplificativo): guerre e situazioni simili, impossibilità di ottenere forniture, decisioni delle autorità pubbliche, scioperi, inondazioni, incendi, controversie industriali, disordini industriali, blocchi, restrizioni legali, rivolte, pandemie, guasti tecnici, hacking, nonché qualsiasi causa al di fuori del controllo di OFFIMAC che renda la consegna e/o l” esecuzione dei beni/lavori notevolmente più difficile o impossibile. Tale elenco non è esaustivo.

Articolo 11: Rischio, riserva di proprietà e diritti di proprietà

Il rischio relativo ai beni e alle opere sarà trasferito al cliente al momento della consegna, ma la proprietà degli stessi sarà trasferita solo al momento del pagamento completo della relativa fattura. Fino a quel momento, OFFIMAC potrà disporne liberamente.

Questa clausola di riserva di proprietà si applica anche in caso di fallimento del cliente, a condizione che i beni siano in possesso del cliente in natura e non siano ancora diventati immobili per incorporazione. A pena di decadenza, l’azione legale deve essere avviata prima della chiusura del rapporto ufficiale di verifica dei crediti.

In assenza di disposizioni contrarie, l “OFFIMAC rimarrà l” unico titolare dei diritti d “autore e dei diritti connessi alle opere e ai servizi realizzati nell” ambito dell “incarico affidatogli. OFFIMAC manterrà in ogni momento il diritto di proprietà intellettuale sulle applicazioni software, le fonti, i concetti, i consigli, i rapporti, ecc. da essa sviluppati. Essi rimangono di proprietà inalienabile di OFFIMAC e non possono essere utilizzati in alcun modo per scopi diversi da quelli oggetto dell” ordine, senza autorizzazione scritta. Non possono nemmeno essere copiati, riprodotti o altrimenti utilizzati o resi disponibili a terzi. Al cliente è espressamente vietato copiare o rivendere i programmi software sviluppati da OFFIMAC.

OFFIMAC ha il diritto di mostrare i lavori e le prestazioni realizzate ai potenziali clienti. OFFIMAC si riserva il diritto di utilizzare le conoscenze acquisite attraverso l’esecuzione dei lavori per altri scopi, a condizione che non vengano divulgate informazioni riservate a terzi durante il processo.

Articolo 12: trattamento dei dati personali

I dati personali dei clienti che raggiungono OFFIMAC nel contesto di un accordo o di un potenziale accordo saranno raccolti, elaborati, utilizzati e conservati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 15.2 I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per scopi amministrativi, azioni commerciali e per ottemperare agli obblighi legali e normativi.

Il cliente riconosce e accetta che OFFIMAC riceva ed elabori tali dati personali (nome, indirizzo, dati relativi all’ubicazione, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc. di persone fisiche). OFFIMAC è il responsabile del trattamento di tali dati personali. Il trattamento avverrà sempre in conformità con la politica sulla privacy di OFFIMAC e con le leggi e i regolamenti applicabili.

Articolo 13: riservatezza

Per informazioni riservate si intendono tutte le informazioni, di qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, elettronica, ecc.) scambiate tra OFFIMAC e il cliente nell’ambito dell’esecuzione dell’ordine.

Le parti e i loro dipendenti devono mantenere riservate le informazioni riservate ricevute dall “altra parte nell” esecuzione dell “incarico. Inoltre, le parti possono utilizzare le informazioni riservate solo nell” ambito dell “accordo stipulato tra le parti. Le parti non possono divulgare informazioni riservate a terzi senza il consenso scritto dell” altra parte. Le informazioni saranno in ogni caso considerate riservate se indicate come tali da una delle parti.

L’obbligo di riservatezza previsto da questo articolo si applica finché le informazioni in questione sono di natura confidenziale, cioè anche dopo la fine della collaborazione.

Non sono considerate informazioni riservate:

  • le informazioni ottenute legalmente da una terza parte che non è vincolata da alcun obbligo di riservatezza o segretezza;
  • le informazioni che una parte conosceva già prima che le venissero trasmesse in base a un contratto;
  • le informazioni che una parte ha sviluppato da sola senza violare un accordo;
  • informazioni che sono diventate di dominio pubblico senza l’intervento o la colpa di chi le ha ricevute;
  • le informazioni devono essere rese pubbliche da una decisione del tribunale.

Articolo 14: ammortamento

Nessuna parte potrà rivolgersi al personale dell’altra parte per l’assunzione, o stipulare un contratto di servizio o di lavoro con esso, senza aver ottenuto il consenso scritto dell’altra parte. In caso di violazione di questa disposizione, la parte inadempiente dovrà all’altra parte una somma forfettaria di 50.000 euro, importo che rappresenta una stima ragionevole dei danni subiti dalla parte danneggiata. L’importo è pagabile immediatamente.

Articolo 15: Legge applicabile – giurisdizione

Tutte le controversie tra le parti coinvolte derivanti da o relative all “ordine e all” accordo tra le parti saranno di competenza esclusiva dei tribunali del distretto della sede legale di OFFIMAC. Si applica la legge belga.